(GU n. 9 del 2020-02-26) Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale n. 48 del 29 novembre 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 133 del 29 novembre 2019, avente ad oggetto «Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria», giusta delibera del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2020. La legge della regione Calabria n. 48 del 29 novembre 2019, recante «Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria», presenta profili d'illegittimita' costituzionale nei termini che si passa ad esporre. 1. Si premette che la legge in oggetto ripropone disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria che erano gia' contenute nella legge regionale della Calabria n. 22 del 26 giugno 2018 (recante la medesima rubrica «Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria»), e per le quali il Consiglio dei ministri, nella riunione dell'8 agosto 2018, aveva deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale. Tale legge e' stata successivamente interamente abrogata dalla legge regionale 30 aprile 2019, n. 7, inducendo il Governo a rinunciare al ricorso (con delibera del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019). 2. La legge oggi in disamina si compone dei seguenti cinque titoli: I. Finalita' e definizioni II. Competenze e attribuzioni III. Disciplina dell'attivita' funebre IV. Disciplina della cremazione V. Disposizioni di adeguamento e finali. Le norme contenute nei menzionati titoli presentano alcune delle criticita' di ordine costituzionale gia' evidenziate nell'atto di impugnativa della menzionata legge regionale n. 22 del 2018 [violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e-l-m) della Costituzione. Per vero, a dimostrazione che trattasi di materia di esclusiva competenza statale, anche l'atto normativo in oggetto ricalca, in parte, il disegno di legge atto Senato n. 2492 - Disciplina delle attivita' nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri - presentato in data 21 luglio 2016 ed il cui ultimo esame risale al mese di ottobre del 2017. 3. In particolare, quanto al Titolo I, ancora una volta il legislatore regionale si sostituisce a quello statale nel dettare, all'art. 2, principi generali, definizioni e qualificazioni che avrebbero dovuto - in realta' - costituire il perimetro (statale) all'interno del quale le regioni sarebbero state chiamate a svolgere «compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo», ai sensi dell' art. 3 del disegno di legge n. 2492. La cornice normativa statale di riferimento nella materia in esame e' completa ed esaustiva, come costituita da varie fonti: a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.» (art. 343); b) codice civile (disposizioni concernenti gli atti di disposizione del proprio corpo, ex art. 5; testamento, art. 587 e segg.); c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.» (articoli 78-81); d) legge 30 marzo 2001, n. 130, recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri.» (art. 3). A queste fonti non si puo' sovraporre un intervento legislativo regionale, neppure in caso di (presunta) inerzia del legislatore statale, anche in considerazione dell'esistenza di una disciplina completa del settore. 4. La legge regionale ripropone alcune norme riguardanti sia l'esercizio dell'attivita' di impresa funebre sia la cremazione che, da un lato, violano il principio di libera concorrenza e, dall'altro lato, invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), l) ed m), della Costituzione. In particolare: A) Quanto al Titolo III, l'art. 8, che individua i requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati, al comma 1, lettera c), prevede l'obbligo di un'assunzione stabile da parte dell'impresa funebre di un responsabile abilitato alla transazione delle pratiche amministrative e degli affari. Tale norma restringe indebitamente il libero accesso al mercato funebre, creando un impedimento illegittimo, secondo quanto stabilito dall'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato con parere AS 1153 del 6 novembre 2014, reso in ordine alla legge regionale della Campania n. 12/2001, recante «Codice delle attivita' e delle imprese funebri» come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2013, n. 7; alla stregua di detta pronuncia «l'imposizione di un rapporto di lavoro continuativo del lavoratore costituisce un vincolo organizzativo rigido, suscettibile di restringere indebitamente l'accesso al mercato». Ne consegue la violazione del principio di libera concorrenza, materia demandata alla legislazione esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, secondo i principi dettati dalla stessa Corte costituzionale in occasione di pronunzie su altre leggi regionali che introducevano restrizioni, anche indirette, a quel principio: si vedano le sentenze n. 59/2017 (sui criteri di determinazione dei canoni di concessione) e n. 98/2017 (sugli orari di apertura degli esercizi commerciali) nonche', per affermazioni di carattere generale, la sentenza della Corte costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 14: «L'inclusione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza nella lettera c) dell' art. 117, secondo comma, della Costituzione, evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale di unificare in capo allo stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico». Inoltre, l'art. 8, come interpretato dalla successiva legge regionale n. 53/2019, presenta ulteriori profili di costituzionalita' (sempre in relazione al corretto esercizio dell'attivita' di impresa) che saranno espressi in separato ricorso. B) Le disposizioni di cui al Titolo IV, che disciplina la cremazione, e in particolare le disposizioni contenute nell'art. 16 (che costituisce l'unico articolo del Titolo IV), concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri, si sovrappongono, indebitamente e senza richiamarla, alla previsione contenuta nell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri». Invero, si tratta di materia di competenza esclusiva statale, che afferisce all'ordinamento civile ed alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l) ed m), della Costituzione. Il menzionato art. 3 della legge n. 130 del 2001, che apporta modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede in particolare quanto segue: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanita', sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi: a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla osta della stessa autorita' giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere puo' essere cremato; b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalita': 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari; 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volonta' da parte del defunto, la volonta' del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volonta' sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto; 4) la volonta' manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette; c) la dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volonta' del defunto, unicamente in aree a cio' appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non puo' comunque dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; d) la dispersione delle ceneri e' eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune; e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalita' di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari; f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorita' sanitaria; g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilita', dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme intimate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni; h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia; i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato». Si precisa, al riguardo, che - nonostante il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n. 130/2001 non sia stato adottato - il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha chiarito - con parere reso nell'adunanza della sezione prima del 29 ottobre 2003, n. 2957 - quale sia il valore delle riferite disposizioni legislative: "(omissis) Si premette che la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, non e' una legge delega, come tale inapplicabile in carenza di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' bensi' vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non e' sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali puo' riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self executing) devono ritenersi senz'altro applicabili.» Quanto ritenuto dal Consiglio di Stato conforta la legittimita' delle censure che si stanno sviluppando a sostegno del presente ricorso e che non consentono alle regioni di adottare disposizioni normative di primo livello e di generale regolazione, bensi' solo disposizioni attuative e di completamento. Tanto e' confermato dalla legge n. 130/ 2001 che, all'art. 6, riserva espressamente alle regioni compiti di programmazione e coordinamento per la costruzione e gestione dei crematori. Detto art. 6 prevede infatti che «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalita' e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione. 2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall' art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 5, comma 2». Si ritiene, pertanto, che l'art. 16 della legge regionale in disamina, sovrapponendosi alla legge statale, senza neanche richiamarla, invada le materie di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, secondo i principi dettati dalla Corte costituzionale in casi analoghi; si veda, ad esempio, Corte costituzionale, 01 agosto 2008, n. 322: «E' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni della legge regionale del Veneto n. 17 del 2007 che dettano una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell' art. 117, secondo comma, della Costituzione, riducendo da un lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici (tutela della concorrenza) e alterando, dall'altro le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (ordinamento civile).» Sotto altro profilo, l'art. 16, nel complesso della sua disciplina, si sovrappone alle norme del codice civile in materia di volonta' testamentaria e di atti di disposizione del proprio corpo, oltre che alle norme del regolamento di polizia mortuaria (cosi' come modificato dalla citata legge n. 130/3001). Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 23 gennaio 2020, si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli art. 2, 8 e 16 (nelle parti e nei termini sopra esposti) della legge della Regione Calabria n. 48 del 29 novembre 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, n. 133 del 29 novembre 2019, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettere e-l-m) della Costituzione. Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri. Roma, 28 gennaio 2020 L'Avvocato dello Stato: Albenzio
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N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE legge 53/19 30 gennaio 2020
N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 febbraio 2020 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 febbraio 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Polizia mortuaria - Norme della Regione Calabria - Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 48 del 2019 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) relativo ai requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati - Interpretazione secondo la quale gli accordi, con altre imprese funebri certificate, per l'ottenimento dei requisiti devono, a pena di nullita', essere realizzati stabilmente e non in modo temporaneo, sotto la forma del consorzio, di societa' consortili o di altra forma di societa' di persone o capitali. - Legge della Regione Calabria 5 dicembre 2019, n. 53 ("Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)"), art. 1. (GU n. 11 del 2020-03-11) Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Calabria, in persona del presidente della giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale n. 53 del 5 dicembre 2019, pubblicata nel B.U.R. n. 135 del 5 dicembre 2019, avente ad oggetto «Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019 n. 48 (disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)», giusta delibera del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2020. La legge della Regione Calabria n. 53 del 5 dicembre 2019, recante «Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)», presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1, per violazione degli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nei termini che si passa ad esporre. 1. Si premette che la legge n. 48 del 2019, interpretata dalla legge reg. n. 53/2019, ha riproposto disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria che erano gia' contenute nella legge regionale della Calabria n. 22 del 26 giugno 2018 (recante la medesima rubrica «Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria»), e per le quali il Consiglio dei ministri, nella riunione dell'8 agosto 2018, aveva deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale. Tale legge e' stata successivamente interamente abrogata dalla legge regionale 30 aprile 2019, n. 7, inducendo il Governo a rinunciare al ricorso (con delibera del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019). 2. La legge n. 48/2019 e' stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale dalla Presidenza del Consiglio con ricorso notificato in data 28 gennaio 2010 e regolarmente depositato, per la rinnovata violazione dell'art. 117, comma 2, lettere e-l-m) Cost. Anche per la legge n. 53/2019 oggetto del presente ricorso, si ripropongono le criticita' gia' enunziate avverso la legge n. 48/2019, prima fra tutte l'invasione della sfera di esclusiva competenza statale, come e' reso evidente dal fatto che la legge principale e quella di sua interpretazione autentica ricalcano, in parte, il disegno di legge Atto Senato n. 2492 - Disciplina delle attivita' nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri - presentato in data 21 luglio 2016 (ed il cui ultimo esame risale al mese di ottobre del 2017) e che dovra' costituire il perimetro (statale) all'interno del quale le regioni saranno chiamate a svolgere «compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo» (art. 3 del disegno di legge n. 2492). La cornice normativa statale di riferimento nella materia in esame e' completa ed esaustiva, come costituita da: a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.» (art. 343); b) codice civile (disposizioni concernenti gli atti di disposizione del proprio corpo, ex art. 5; testamento, art. 587 e segg.); c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.» (articoli 78-81); d) legge 30 marzo 2001, n. 130, recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri.» (art. 3). A queste fonti non si puo' sovrapporre un intervento legislativo regionale, neppure in caso di (presunta) inerzia del legislatore statale, sia in considerazione dell'esistenza di una disciplina completa del settore sia per le ragioni esposte dal Consiglio di Stato con parere reso nell'Adunanza della Sezione Prima del 29 ottobre 2003, n. 2957: «(omissis) Si premette che la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, non e' una legge delega, come tale inapplicabile in carenza di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' bensi' vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non e' sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali puo' riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self executing) devono ritenersi senz'altro applicabili.». 4. Cio' premesso, l'art. 1 della legge in esame, al fine di chiarire la portata di tale ultima previsione, dispone che: «Il comma 2 dell'art. 8 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati) della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria) va interpretato sottintendendo che gli accordi previsti nel suddetto comma, devono, a pena di nullita', essere realizzati stabilmente e non in modo temporaneo, sotto la forma del consorzio, di societa' consortili o di altra forma di societa' di persone o capitali, nelle forme previste e regolamentate dal Codice civile e dalle norme vigenti in materia di commercio». Tale norma regionale che, nel fornire l'interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 8, prevede, a pena di nullita', la stabilita' dell'accordo posto in essere per l'esercizio dell'attivita' di impresa funebre, si pone in contrasto con il principio del libero accesso al mercato, materia demandata alla legislazione esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia con il principio di liberta' dell'iniziativa economica privata, in violazione dell'art. 41 della Costituzione. L'illegittimita' della norma in esame trova conferma in quanto stabilito dall'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato con il parere AS 1153 del 6 novembre 2014 - reso in ordine alla legge regionale della Campania n. 12/2001, recante «Codice delle attivita' e delle imprese funebri», come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2013, n. 7 - alla stregua del quale «l'imposizione di un rapporto di lavoro continuativo del lavoratore costituisce un vincolo organizzativo rigido, suscettibile di restringere indebitamente l'accesso al mercato». La norma interpretativa, infatti, restringe indebitamente il libero accesso al mercato funebre, creando un vincolo illegittimo dal quale consegue la violazione del principio di libera concorrenza, materia demandata alla legislazione esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, secondo i principi dettati dalla stessa Corte costituzionale in occasione di pronunzie su altre leggi regionali che introducevano restrizioni, anche indirette, a quel principio: si vedano le sentenze n. 59/2017 (sui criteri di determinazione dei canoni di concessione) e n. 98/2017 (sugli orari di apertura degli esercizi commerciali) nonche', per affermazioni di carattere generale, la sentenza della Corte costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 14: «L'inclusione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza nella lettera e) dall'art. 117, 2° comma, Cost., evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale di unificare in capo allo stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico». Anche recentemente, dichiarando l'illegittimita' costituzionale di una normativa regionale che imponeva indebitamente vincoli al libero esercizio dell'attivita' privata, la Corte costituzionale (con sentenza 11 gennaio 2019 n. 5, in termini con la precedente sentenza n. 30 del 2016) ha ribadito che il vincolo imposto dalla legge regionale: «incide negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge statale. Per quanto di contenuto in se' non irragionevole, la disposizione eccede dunque l'ambito costituzionalmente definito della potesta' legislativa regionale». Sempre in materia di tutela del principio della libera concorrenza e della libera attivita' economica privata, citiamo ad ulteriore sostegno delle nostre eccezioni: Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. 47, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 14 legge regionale Piemonte 3 agosto 2004, n. 19, nella parte in cui imponeva ai proprietari ed ai gestori degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione il pagamento di spese per attivita' istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e modifica di impianti fissi; Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 165, che ha dichiarato, tra l'altro, incostituzionali gli art. 20 legge regionale Toscana 28 settembre 2012 n. 52 e 6 legge regionale Toscana 5 aprile 2013 n. 13, nella parte in cui assumevano la distanza minima tra gli esercizi commerciali quale elemento qualificante delle «strutture di vendita in forma aggregata», 18 legge regionale Toscana n. 13/13, nella parte in cui imponeva il funzionamento contestuale delle modalita' «servito» e delle modalita' «self-service» durante l'orario di apertura dell'impianto di distribuzione del carburante, 5, 2° comma, legge regionale Toscana n. 13/13, nella parte in cui esigeva che gli esercizi commerciali di vendita in outlet esponessero il solo prezzo finale di vendita; Corte costituzionale 14 marzo 2014, n. 49, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 16 legge regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, nella parte in cui, con riguardo all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, stabiliva che ciascun operatore non potesse essere titolare di nulla osta in piu' di un comune; Corte costituzionale, 15 maggio 2014, n. 125, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 9 legge regionale Umbria 6 maggio 2013, n. 10, nella parte in cui attribuisce la qualifica di «polo commerciale» ad esercizi commerciali per il solo fatto che questi siano adiacenti o vicini e a prescindere dalla volonta' degli esercenti di unirsi in un polo commerciale e di conseguenza sottopone anche gli esercizi di vicinato alla complessa procedura autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita o per le medie strutture superiori di tipologia M3 ed introduce nuovamente dei vincoli anche in relazione al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. Tanto premesso e considerato, richiamate le argomentazioni esposte nel menzionato ricorso del 28 gennaio 2020, cui il presente chiediamo venga riunito, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 29 gennaio 2020. P.Q.M. Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 53 del 5 dicembre 2019, recante «Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)», per violazione dell'art. 41 e dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri. Roma, 3 febbraio 2020 L'Avvocato dello Stato: Albenzio