Ultimamente, a causa di un <terrorismo> di informazioni sbagliate, troppe volte ci si chiede se il Comune debba o meno chiedere il D.U.R.C. ai seguenti soggetti in occasione del rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione dei seguenti lavori e servizi:
1. Agenzie funebri per trasporto salma e tumulazione/inumazione a carico di terzi privati che non siano P.A.;
2. Agenzie funebri per trasporto e tumulazione salma nelle tombe/cappelle di famiglia;
3. Agenzie funebri e ditte artigianali per prelievi e riposizionamenti lastra al fine di sistemare gli arredi e per sistemazione arredi nelle tombe di famiglia.

Risposta: 
La certificazione di regolarità contributiva deve essere richiesta per la sola ed esclusiva gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione e quindi remunerate con soldi pubblici.

La normativa del D.U.R.C. negli appalti pubblici si differenzia da quella relativa all’autocertificazione: entrambi sono strumenti di semplificazione documentale e procedimentale ma il D.U.R.C. è una certificazione ufficiale che corrisponde ad un evidente strumento pubblico di contrasto dell’evasione previdenziale, di particolare significato nel settore degli appalti pubblici (in particolare nel settore edile). 

Nell’impianto nazionale di polizia mortuaria l’attività funebre (disbrigo pratiche amministrative, fornitura di articoli funerari e trasporto del feretro), non è definita in modo univoco, in quanto per esercitarla occorrono solo due licenze: l’una di commercio non alimentare, l’altra, invece, è prevista dall’art. 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

L’unico riferimento allo status giuridico dell’impresa funebre è fornito dal paragrafo 5 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, dal quale si evince che l’addetto al trasporto funebre, titolare dell’autorizzazione ex art. 23 e seguenti D.P.R. 285/1990 è da ritenersi ex art. 358 Codice Penale incaricato di pubblico servizio che però è al soldo dei privati.

Il D.U.R.C. invece deve essere richiesto a quelle imprese che si candidino, tramite gara d’appalto o concessione accordata al soldo della P.A. a gestire i servizi pubblici locali in tema di polizia mortuaria e servizi di trasporto funebre Comunale, (escluse, ovviamente le pubbliche funzioni di cui all’art. 347 Codice Penale), mentre per i semplici funerali (leggasi trasporti mortuari) una simile richiesta è fuori legge, eccessiva, un abuso, anche perchè per giurisprudenza ormai consolidata, essi sono espletati in regime di libera concorrenza, senza che il comune possa considerare detti trasporti (D.M. 31/12/1983) un proprio monopolio.

Diverse regioni hanno autonomamente legiferato in tema di polizia mortuaria, dettando criteri più selettivi e stringenti per “fare” ed “esser” impresa funebre come, per esempio, disponibilità di automezzi, locali, uffici, personale necroforo adeguatamente addestrato.

Il Comune quale titolare, in ultima analisi, delle funzioni di polizia mortuaria (almeno di quelle istituzionali) e del cimitero (art. 824 Codice Civile) con proprio personale, o avvalendosi dell’ASL, può e deve vigilare sulla regolarità dei trasporti funebri, sia quando li autorizza, sia in itinere, sia quando il feretro varca il cancello del cimitero con controlli mirati affinché siano garantiti decoro del servizio, la trasparenza degli oneri contributivi e fiscali, nonché la sicurezza degli operatori funebri ai sensi della Legge 81/2008.

Norme in questo senso, anche nel silenzio della regione possono esser emanate attraverso lo strumento del regolamento comunale di polizia mortuaria.

In alcune regioni dove si è intervenuti per disciplinare il settore funebre, anche al fine di eliminare certe storture, la licenza di commercio non alimentare e quella ex art. 115 TULPS, sono state soppiantate da una nuova autorizzazione, denominata autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre.

Ai fini degli ultimi due quesiti posti, il D.U.R.C. è necessario laddove l’impresa che fornisce i servizi per il Comune (attraverso appalto o concessione di servizi).

Se invece le prestazioni di servizio vengono effettuate direttamente nei confronti di privati non è necessario il D.U.R.C.

Ecco le Tipologie di incaricati di pubblico servizio

Sono pacificamente considerati incaricati di pubblico servizio:

gli impiegati degli enti pubblici che collaborano con i pubblici ufficiali nell’opera da questi espletata e coloro i quali, pur senza formale investitura, esplichino di fatto un servizio pubblico, in ragione della connessione dell’attività con la funzione pubblica (Cass. Pen. n. 30177/2013);

gli esattori delle società concessionarie di erogazione del gas; i custodi dei cimiteri e, per espressa previsione dell’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le guardie particolari giurate.

Nel tempo, la giurisprudenza ha riconosciuto la suddetta qualifica anche:

agli addetti alla riscossione delle tasse automobilistiche (Cass. n. 28424/2013);

ai bidelli delle scuole, perché unitamente ai compiti materiali (di pulizia e manutenzione dei locali), collaborano con i dirigenti e il personale scolastico in materia di sicurezza (Cass. n. 4814/1993);

agli operatori meccanici e motoristici degli uffici provinciali delle motorizzazioni, in ragione delle “competenze tecniche ed intellettuali” richieste per l’espletamento del servizio (Cass. n. 2233/2001);

ai portalettere e agli impiegati postali addetti alla regolarizzazione dei bollettini dei pacchi (Cass. n. 46245/2012);

ai farmacisti (Cass. n. 7761/1987; n. 4525/1991);

ai sacerdoti (Cass. n. 12/2009) e ai conduttori di programmi televisivi (Cass. n. 5508/1996).

Al contrario, in funzione delle attività meramente materiali e di ordine espletate, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa riconoscersi la qualità di incaricato di un pubblico servizio:

ai dipendenti degli uffici giudiziari con funzioni di autista (Cass. n. 3282/1999);

ai gestori di posto telefonico pubblico (Cass. n. 10973/1994);

agli operai delle società di energia elettrica addetti al distacco della corrente (Cass. n. 2711/1996) e agli addetti ai parcheggi comunali (Cass. n. 9880/1998).

Le onoranze funebri private che effettuano il trasporto, per nome e conto di un privato, di un feretro su qualunque territorio Comunale, Regionale, Statale e/o provinciale devono essere autorizzati dal Sindaco ove avviene detto trasporto, tale autorizzazione viene rilasciata su domanda in carta da bollo da parte dell’impresa funebre di natura privata, tale autorizzazione è descritta come <<concessione>> e figura l’impresa come incaricata, nelle ore del trasporto, di pubblico servizio ma ciò non implica che la stessa impresa sia in possesso dei poteri di un pubblico ufficiale e ciò non inficia nemmeno la richiesta di particolari documentazioni;

se il trasporto è di natura Pubblica e quindi in concessione/convenzione con il Comune l’impresa deve fornire alla stazione appaltante (Comune) il DURC e tutta una serie di documentazioni volte a garantire detto trasporto secondo le norme Comunali e Statali e comunque per chi collabora fattivamente con gli enti i quali dovranno pagare il servizio con denaro pubblico.

Norme correlate:

Art capo 04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Art 824 di Regio Decreto

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