L’Ufficiale di stato civile, su delega del Sindaco, rilascia l’autorizzazione alla cremazione del cadavere.
La competenza è del Comune ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione deve essere concessa sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto ( testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio ), oppure regolare iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
In mancanza di una disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o in mancanza di questo dal parente più prossimo.
Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti loro verrà richiesta la dichiarazione di volontà.
Condizione essenziale è che il defunto non abbia espresso parere contrario alla cremazione.
La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da un atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale.
Nel caso di coniuge separato ( con la sentenza di separazione non ancora passata in giudicato – cioè se non esiste sentenza di divorzio ) è al medesimo che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.

Documentazione:
testamento del defunto in cui viene espressa la volontà alla cremazione;
In mancanza del testamento , dichiarazione di volontà espressa dal coniuge o in mancanza di quest’ultimo, da altri familiari resa davanti ad un notaio o ad un pubblico ufficiale;
Certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria

Normativa di riferimento
D.P.R. 396/2000 ( Ordinamento dello stato Civile)
D.P.R. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria)
Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993
Legge 30 marzo 2001, n. 130
Circolare Ministero dell’Interno n. 37 del 1° settembre 2004

per informazioni chiamare al nr. 393.118.9.118