A chi, quale soggetto istituzionale, spetta la verifica igienico-sanitaria sui locali adibiti a rimesse nelle quali vi sono anche i veicoli funebri Art. 21 DPR 10 settembre 1990 n. 285?

Forse ancora al coordinatore sanitario?

Ma a Reggio Calabria nessuno, ancora, addetto ai lavori (ASP) vuole farlo !!!!

Allora evitiamo qui la questione del “coordinatore sanitario” che è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 174/1991, mentre la relativa figura operativa e professionale è stata soppressa dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. In ogni caso le autorimesse destinate ad accogliere i carri funebri possono esser individuate in località idonee tramite provvedimento del comune, nel rispetto dei regolamenti locali, principalmente con riferimento agli strumenti urbanistici.

L’idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri per il trasporto di cadaveri su strada, nonché l’idoneità delle attrezzature di cui debbono essere fornite è accertata dall’azienda unità sanitaria locale, tramite il responsabile del servizio. Accanto all’idoneità sanitaria, le rimesse devono anche osservare le disposizioni attribuite alla competenza dell’autorità in materia di prevenzione antincendio.

Non risulta, inoltre, che la Regione Calabria con proprio atto formale (Delibera della Giunta, Legge, Regolamento Regionale o semplice circolare, strumento, invero, piuttosto inidoneo, in quanto non fonte del diritto) abbia sospeso i controlli dell’ASL sulle autorimesse dei carri funebri di cui all’Art. 21 DPR n.285/1990, il quale, continua, quindi, a produrre tutti i suoi effetti di obbligatorietà. Anzi se l’ASL rifiutassero ripetutamente la ricognizione, attraverso i suoi servizi ispettivi di vigilanza sanitaria sui locali adibiti a “garage” anche per le autofunebri si configurerebbe il reato di omissione o rifiuto in atti d’ufficio. Lo stesso vale per il libretto di idoneità sanitaria sullo stato di “salute” ed igiene dei veicoli preposti al trasporto di salme e cadaveri.

Il processo di decentramento delle autorizzazioni di polizia mortuaria (D.LGS n112/1998 e successivo DPCM 26 maggio 2000) implementato, poi dalla circolare ministeriale n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002 non interviene sulla cosidetta tendenza a demedicalizzare i servizi funerari, abolendo, di fatto, il ruolo di garanzia esercitato dall’ASL, in qualità di interfaccia tecnico strumentale rispetto alla potestà regolamentativa dei comuni (Art. 117 comma 6 III Periodo Cost. così come novellato dalla Legge Costituzionale n.3/2001.).

Molto, pertanto dipende anche dal regolamento comunale di polizia mortuaria approvato nel 2013 a Reggio Calabria, il quale, però, essendo norma di rango secondario e di efficacia locale non ha effetto “abrogante” sul DPR n.285/1990, sul quale, invece, potrebbe, ma mai l’ha fatto, intervenire la regione Calabria, cui compete, per altro la tutela della salute.

Il provvedimento di individuazione delle autorimesse anche per carri funebri risulta, sostanzialmente, consistere in un certificato di destinazione urbanistica C6, il cui rilascio è attribuito non più al sindaco (essendo un semplice atto di gestione), ma in via esclusiva ai dirigenti (Art. 107 comma 3 D.LGS n.267/2000) oppure, se trattasi di autorimessa commerciale copia dell’aut. Comunale a mezzo SCIA e Cert. della Camera di Commercio attestante l’attività di Autorimessa.

La sanificazione delle autofunebri (furgoni, carri e limousines) non è sempre un semplice “lavaggio”.

Tutto ruota attorno al concetto se si è o no produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

Ad esempio. se la ditta effettua un recupero di cadavere sulla pubblica via e vi è sangue, con cui si sporcano le tute o le divise, tali indumenti sono considerati potenzialmente pericolosi e quindi vanno trattati come rifiuti pericolosi; stesso dicasi, dopo una raccolta salma del genere o con perdita di liquami cadaverici (esempio durante una traslazione Art. 88 DPR n.285/1990 si verifica una fuoriuscita di liquidi post-mortali per l’improvvisa rottura della cassa di zinco), per la sanificazione dell’autofunebre (in pratica la gestione dei rifiuti di autorimessa).

La norma di riferimento è rappresentata dal DPR n.254/2003 e, soprattutto ,quale fonte del diritto sovraordinata rispetto ad un DPR, dal D.Lgs n.152/2006. Art. 184 (Testo Unico in materia ambientale che ha, tra l’altro, abrogato il precedente “Decreto Ronchi”.)

Va precisato che i rifiuti da esumazione ed estumulazione, così come gli altri da attività cimiteriale, compresi i materiali lapidei ed inerti da attività di edilizia funebre, rientrano fra i rifiuti urbani per definizione (art. 184 c.2 lettera f D.Lgs. 152/2006). Perciò i produttori iniziali di tali rifiuti sono esclusi dall’obbligo del MUD, della tenuta del registro e tanto meno dall’adesione al SISTRI (N.B. per i produttori iniziali di rifiuti urbani non è nemmeno prevista l’adesione volontaria).

Relativamente agli altri rifiuti, provenienti dall’attività di polizia mortuaria, è importante individuare se esistono fattispecie di rifiuti pericolosi, magari derivanti da percolazioni cadaveriche: in questo caso vige l’obbligo degli adempimenti sopra menzionati.

img (1)Inoltre, va chiarito che si possono ricoverare i carri funebri in un’autorimessa a pagamento provvisto delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione degli stessi osservando che l’art.21 del DPR 10 settembre 1990, n.285, non esclude che la rimessa dei carri funebri possa essere posta anche nell’abitato. Tuttavia occorre che sia una località individuata con provvedimento del sindaco attraverso l’accatastamento urbanistico C6.

Appare, invece, del tutto imprescindibile la presenza di attrezzature e di mezzi per la pulizia e la disinfezione all’interno della rimessa.

Gli strumenti per sanificare le autofunebri sono senz’altro il getto d’acqua a forte pressione, ma anche i detergenti-disinfettanti, cioè prodotti ben più efficaci ed aggressivi sullo sporco del semplice sapone.