(GU n. 9 del 2020-02-26)

    Ricorso  per  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello  Stato,
presso i cui uffici domicilia in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12
contro la Regione Calabria, in persona del  Presidente  della  Giunta
pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita'  della  legge
regionale n. 48 del  29  novembre  2019,  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione n.  133  del  29  novembre  2019,  avente  ad
oggetto «Disposizioni in  materia  funeraria  e  polizia  mortuaria»,
giusta delibera del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2020. 
    La legge della regione Calabria  n.  48  del  29  novembre  2019,
recante «Disposizioni in  materia  funeraria  e  polizia  mortuaria»,
presenta profili d'illegittimita' costituzionale nei termini  che  si
passa ad esporre. 
    1. Si premette che la legge in oggetto ripropone disposizioni  in
materia funeraria e di polizia mortuaria  che  erano  gia'  contenute
nella legge regionale  della  Calabria  n.  22  del  26  giugno  2018
(recante la medesima rubrica «Disposizioni in materia funeraria e  di
polizia mortuaria»), e per le quali il Consiglio dei ministri,  nella
riunione dell'8 agosto 2018, aveva deliberato  l'impugnativa  dinanzi
alla Corte costituzionale. 
    Tale legge e' stata successivamente  interamente  abrogata  dalla
legge regionale  30  aprile  2019,  n.  7,  inducendo  il  Governo  a
rinunciare al ricorso (con delibera del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2019). 
    2. La legge oggi in  disamina  si  compone  dei  seguenti  cinque
titoli: 
        I. Finalita' e definizioni 
        II. Competenze e attribuzioni 
        III. Disciplina dell'attivita' funebre 
        IV. Disciplina della cremazione 
        V. Disposizioni di adeguamento e finali. 
    Le norme contenute nei menzionati titoli presentano alcune  delle
criticita' di ordine costituzionale  gia'  evidenziate  nell'atto  di
impugnativa  della  menzionata  legge  regionale  n.  22   del   2018
[violazione  dell'art.   117,   comma   2,   lettera   e-l-m)   della
Costituzione. 
    Per vero, a dimostrazione che trattasi di  materia  di  esclusiva
competenza statale, anche l'atto normativo  in  oggetto  ricalca,  in
parte, il disegno di legge atto Senato n.  2492  -  Disciplina  delle
attivita'  nel  settore  funerario  e  disposizioni  in  materia   di
dispersione e conservazione delle ceneri  -  presentato  in  data  21
luglio 2016 ed il cui ultimo esame risale  al  mese  di  ottobre  del
2017. 
    3. In particolare, quanto  al  Titolo  I,  ancora  una  volta  il
legislatore regionale si sostituisce a quello  statale  nel  dettare,
all'art. 2,  principi  generali,  definizioni  e  qualificazioni  che
avrebbero dovuto - in realta' -  costituire  il  perimetro  (statale)
all'interno del quale le regioni sarebbero state chiamate a  svolgere
«compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo», ai
sensi dell' art. 3 del disegno di legge n. 2492. 
    La cornice normativa statale  di  riferimento  nella  materia  in
esame e' completa ed esaustiva, come costituita da varie fonti: 
        a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,  «Approvazione  del
testo unico delle leggi sanitarie.» (art. 343); 
        b)  codice  civile  (disposizioni  concernenti  gli  atti  di
disposizione del proprio corpo, ex art. 5;  testamento,  art.  587  e
segg.); 
        c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n.  285,  «Approvazione  del  regolamento  di   polizia   mortuaria.»
(articoli 78-81); 
        d) legge 30 marzo 2001,  n.  130,  recante  «Disposizioni  in
materia di cremazione e dispersioni delle ceneri.» (art. 3). 
    A queste fonti non si puo' sovraporre un  intervento  legislativo
regionale, neppure in caso  di  (presunta)  inerzia  del  legislatore
statale, anche in considerazione  dell'esistenza  di  una  disciplina
completa del settore. 
    4. La legge regionale  ripropone  alcune  norme  riguardanti  sia
l'esercizio dell'attivita' di impresa funebre sia la cremazione  che,
da un lato, violano il principio di libera concorrenza e,  dall'altro
lato,  invadono  la  competenza  esclusiva  statale  in  materia   di
ordinamento civile e di determinazione dei livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio  nazionale,  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera e), l) ed m), della Costituzione. 
    In particolare: 
        A) Quanto al Titolo III, l'art. 8, che individua i  requisiti
dell'impresa funebre e dei soggetti a essa  collegati,  al  comma  1,
lettera c), prevede  l'obbligo  di  un'assunzione  stabile  da  parte
dell'impresa funebre di un responsabile  abilitato  alla  transazione
delle pratiche amministrative e degli affari. 
    Tale norma restringe indebitamente il libero accesso  al  mercato
funebre, creando un impedimento illegittimo, secondo quanto stabilito
dall'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato con parere AS
1153 del 6 novembre 2014, reso in ordine alla legge  regionale  della
Campania n. 12/2001, recante «Codice delle attivita' e delle  imprese
funebri» come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2013, n.  7;
alla stregua di detta pronuncia  «l'imposizione  di  un  rapporto  di
lavoro   continuativo   del   lavoratore   costituisce   un   vincolo
organizzativo  rigido,  suscettibile  di  restringere   indebitamente
l'accesso al mercato». 
    Ne consegue la violazione del principio  di  libera  concorrenza,
materia demandata alla legislazione esclusiva statale dall'art.  117,
secondo comma, lettera e), della  Costituzione,  secondo  i  principi
dettati dalla stessa Corte costituzionale in occasione  di  pronunzie
su  altre  leggi  regionali  che  introducevano  restrizioni,   anche
indirette, a quel principio: si vedano le sentenze  n.  59/2017  (sui
criteri di determinazione dei canoni di  concessione)  e  n.  98/2017
(sugli orari di apertura degli  esercizi  commerciali)  nonche',  per
affermazioni  di  carattere  generale,  la   sentenza   della   Corte
costituzionale,  13  gennaio  2004,  n.   14:   «L'inclusione   della
competenza statale in  materia  di  tutela  della  concorrenza  nella
lettera  c)  dell'  art.  117,  secondo  comma,  della  Costituzione,
evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale di  unificare
in capo allo stato strumenti di politica economica che attengono allo
sviluppo dell'intero paese; strumenti che, in  definitiva,  esprimono
un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli  altri,
risultano tutti finalizzati  ad  equilibrare  il  volume  di  risorse
finanziarie inserite nel circuito economico». 
    Inoltre, l'art.  8,  come  interpretato  dalla  successiva  legge
regionale n. 53/2019, presenta ulteriori profili di costituzionalita'
(sempre in relazione al corretto esercizio dell'attivita' di impresa)
che saranno espressi in separato ricorso. 
        B) Le disposizioni di cui al Titolo  IV,  che  disciplina  la
cremazione, e in particolare le disposizioni contenute  nell'art.  16
(che  costituisce  l'unico  articolo  del  Titolo  IV),   concernenti
l'affidamento,  la  custodia  e  la  dispersione  delle  ceneri,   si
sovrappongono, indebitamente e  senza  richiamarla,  alla  previsione
contenuta nell'art. 3 della legge  30  marzo  2001,  n.  130  recante
«Disposizioni in materia di cremazione e dispersione  delle  ceneri».
Invero, si tratta di materia di  competenza  esclusiva  statale,  che
afferisce all'ordinamento civile ed alla determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti su  tutto  il  territorio  nazionale,  ai
sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l)  ed  m),   della
Costituzione. 
    Il menzionato art. 3 della legge n. 130  del  2001,  che  apporta
modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede in
particolare quanto segue: 
        «1. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della sanita', sentiti il Ministro dell'interno
e  il  Ministro  della  giustizia,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica  del  regolamento
di polizia mortuaria, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10  settembre  1990,  n.  285,  sulla  base  dei  seguenti
principi: 
          a) l'autorizzazione alla  cremazione  spetta  all'ufficiale
dello stato civile del comune di decesso, che la  rilascia  acquisito
un certificato in  carta  libera  del  medico  necroscopo  dal  quale
risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero,  in  caso
di morte improvvisa o sospetta segnalata  all'autorita'  giudiziaria,
il nulla osta della stessa autorita' giudiziaria,  recante  specifica
indicazione che il cadavere puo' essere cremato; 
          b)  l'autorizzazione  alla  cremazione  e'   concessa   nel
rispetto della volonta' espressa dal defunto  o  dai  suoi  familiari
attraverso una delle seguenti modalita': 
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in  cui
i  familiari  presentino  una  dichiarazione  autografa  del  defunto
contraria alla cremazione fatta in data  successiva  a  quella  della
disposizione testamentaria stessa; 
2)  l'iscrizione,   certificata   dal   rappresentante   legale,   ad
associazioni riconosciute che abbiano tra  i  propri  fini  statutari
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei
casi in cui i familiari presentino una  dichiarazione  autografa  del
defunto  fatta  in   data   successiva   a   quella   dell'iscrizione
all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui  al  presente
numero vale anche contro il parere dei familiari; 
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra
espressione di volonta' da parte del defunto, la volonta' del coniuge
o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai  sensi  degli
articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di  concorrenza
di piu' parenti dello stesso grado,  della  maggioranza  assoluta  di
essi, manifestata all'ufficiale dello  stato  civile  del  comune  di
decesso o di residenza.  Nel  caso  in  cui  la  volonta'  sia  stata
manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune  di  decesso,
questi  inoltra   immediatamente   il   relativo   processo   verbale
all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima  residenza  del
defunto; 
4) la volonta' manifestata dai legali rappresentanti per i  minori  e
per le persone interdette; 
          c) la dispersione delle ceneri e' consentita, nel  rispetto
della volonta' del defunto, unicamente in aree a  cio'  appositamente
destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private;  la
dispersione in  aree  private  deve  avvenire  all'aperto  e  con  il
consenso dei proprietari, e non puo' comunque dare luogo ad attivita'
aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri  e'  in  ogni  caso
vietata nei centri abitati,  come  definiti  dall'art.  3,  comma  1,
numero 8), del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e  nei  fiumi
e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; 
          d) la dispersione delle ceneri e' eseguita dal coniuge o da
altro familiare avente diritto, dall'esecutore  testamentario  o  dal
rappresentante legale  dell'associazione  di  cui  alla  lettera  b),
numero 2), cui il defunto risultava  iscritto  o,  in  mancanza,  dal
personale autorizzato dal comune; 
          e)  fermo  restando  l'obbligo  di  sigillare  l'urna,   le
modalita'   di   conservazione   delle   ceneri   devono   consentire
l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate
prevedendo,  nel  rispetto  della  volonta'  espressa  dal   defunto,
alternativamente, la tumulazione, l'interramento o  l'affidamento  ai
familiari; 
          f) il trasporto delle urne  contenenti  le  ceneri  non  e'
soggetto  alle  misure  precauzionali  igieniche  previste   per   il
trasporto  delle  salme,  salvo  diversa  indicazione  dell'autorita'
sanitaria; 
          g) l'ufficiale  dello  stato  civile,  previo  assenso  dei
soggetti di cui alla lettera b),  numero  3),  o,  in  caso  di  loro
irreperibilita', dopo trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nell'albo
pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la  cremazione
delle salme intimate da almeno dieci anni e delle salme  tumulate  da
almeno venti anni; 
          h) obbligo per il  medico  necroscopo  di  raccogliere  dal
cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni,  campioni
di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla  pratica
funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia; 
          i)  predisposizione  di  sale  attigue  ai  crematori   per
consentire il rispetto dei riti di commemorazione del  defunto  e  un
dignitoso commiato». 
    Si precisa, al riguardo, che - nonostante il regolamento previsto
dall'art. 3 della legge n. 130/2001  non  sia  stato  adottato  -  il
Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha chiarito - con parere reso
nell'adunanza della sezione prima del 29  ottobre  2003,  n.  2957  -
quale sia il valore delle riferite disposizioni legislative: 
        "(omissis) Si premette che la legge 30 marzo  2001,  n.  130,
recante disposizioni in materia di  cremazione  e  dispersione  delle
ceneri, non e' una legge delega, come tale inapplicabile  in  carenza
di esercizio  della  delega,  ma  una  legge  ordinaria,  diretta  ad
innovare  la  normativa  vigente  in  materia  di  cremazione  e   in
particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E'  bensi'
vero che a tale scopo la  legge  si  affida  alla  emanazione  di  un
successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi  e  alle
regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non e'  sostenibile
che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi  dalla
data di entrata in vigore,  la  mancata  emanazione  del  regolamento
privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente  in  ordine  alla
normativa  preesistente  di   rango   secondario.   Le   disposizioni
legislative  di  mero  principio  costituiscono   comunque   criterio
interpretativo delle  norme  previgenti  e  quelle  alle  quali  puo'
riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self
executing) devono ritenersi senz'altro applicabili.» 
    Quanto ritenuto dal Consiglio di Stato conforta  la  legittimita'
delle censure che si  stanno  sviluppando  a  sostegno  del  presente
ricorso e che non consentono alle regioni  di  adottare  disposizioni
normative di primo livello e di  generale  regolazione,  bensi'  solo
disposizioni attuative e di completamento. 
    Tanto e' confermato dalla legge n. 130/  2001  che,  all'art.  6,
riserva  espressamente  alle  regioni  compiti  di  programmazione  e
coordinamento per la costruzione e gestione dei crematori. 
    Detto art. 6 prevede infatti che «1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le  regioni  elaborano  piani
regionali di coordinamento per  la  realizzazione  dei  crematori  da
parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della
popolazione  residente,  dell'indice  di  mortalita'   e   dei   dati
statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di  ciascun
territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno
un crematorio per regione. 2. La gestione  dei  crematori  spetta  ai
comuni, che la esercitano attraverso una delle forme  previste  dall'
art. 113 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed  alla  gestione  dei
crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di
cui all'art. 5, comma 2». 
    Si ritiene, pertanto, che l'art.  16  della  legge  regionale  in
disamina,  sovrapponendosi  alla   legge   statale,   senza   neanche
richiamarla, invada le materie di competenza esclusiva statale di cui
all'art. 117, secondo comma, lettere l)  e  m),  della  Costituzione,
secondo  i  principi  dettati  dalla  Corte  costituzionale  in  casi
analoghi; si veda, ad esempio, Corte costituzionale, 01 agosto  2008,
n. 322: «E' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle
disposizioni della legge regionale del Veneto  n.  17  del  2007  che
dettano una  disciplina  difforme  da  quella  nazionale  in  materie
riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai  sensi
dell' art. 117, secondo comma, della Costituzione,  riducendo  da  un
lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette
a consentire la piena esplicazione  del  mercato  nel  settore  degli
appalti pubblici  a  tutti  gli  operatori  economici  (tutela  della
concorrenza) e  alterando,  dall'altro  le  regole  contrattuali  che
disciplinano i rapporti privati (ordinamento civile).» 
    Sotto  altro  profilo,  l'art.  16,  nel  complesso   della   sua
disciplina, si sovrappone alle norme del codice civile in materia  di
volonta' testamentaria e di atti di disposizione del  proprio  corpo,
oltre che alle norme del regolamento di polizia mortuaria (cosi' come
modificato dalla citata legge n. 130/3001). 

    Tanto premesso e considerato, giusta delibera del  Consiglio  dei
ministri  in  data  23  gennaio  2020,  si  chiede   che   la   Corte
costituzionale    adita    voglia     dichiarare     l'illegittimita'
costituzionale degli art. 2, 8 e 16 (nelle parti e nei termini  sopra
esposti) della legge della Regione Calabria n.  48  del  29  novembre
2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, n.  133  del
29 novembre 2019, per violazione  dell'art.  117,  comma  2,  lettere
e-l-m) della Costituzione. 
    Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri. 
        Roma, 28 gennaio 2020 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Albenzio

**********************************

N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE legge 53/19 30 gennaio 2020

N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 febbraio 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'11 febbraio 2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Polizia mortuaria - Norme della Regione Calabria -
  Interpretazione  autentica  dell'art.  8,  comma  2,  della   legge
  regionale n. 48 del  2019  (Disposizioni  in  materia  funeraria  e
  polizia mortuaria) relativo ai requisiti dell'impresa funebre e dei
  soggetti ad essa collegati - Interpretazione secondo la  quale  gli
  accordi, con altre imprese funebri certificate,  per  l'ottenimento
  dei  requisiti  devono,  a  pena  di  nullita',  essere  realizzati
  stabilmente e non in modo temporaneo, sotto la forma del consorzio,
  di societa' consortili o di altra forma di societa'  di  persone  o
  capitali. 
- Legge   della   Regione   Calabria   5   dicembre   2019,   n.   53
  ("Interpretazione  autentica  dell'art.  8,  comma  2  della  legge
  regionale  29  novembre  2019,  n.  48  (Disposizioni  in   materia
  funeraria e polizia mortuaria)"), art. 1. 


(GU n. 11 del 2020-03-11)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso  i  cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione  Calabria,  in  persona  del  presidente  della
giunta  pro  tempore,  per  la  declaratoria  di  incostituzionalita'
dell'art. 1  della  legge  regionale  n.  53  del  5  dicembre  2019,
pubblicata nel B.U.R. n. 135 del 5 dicembre 2019, avente  ad  oggetto
«Interpretazione  autentica  dell'art.  8,  comma  2,   della   legge
regionale 29 novembre 2019 n. 48 (disposizioni in materia funeraria e
di polizia mortuaria)», giusta delibera del Consiglio dei ministri 29
gennaio 2020. 
    La legge della Regione  Calabria  n.  53  del  5  dicembre  2019,
recante «Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2  della  legge
regionale 29 novembre 2019, n. 48 (disposizioni in materia  funeraria
e  di  polizia   mortuaria)»,   presenta   profili   d'illegittimita'
costituzionale con  riferimento  all'art.  1,  per  violazione  degli
articoli 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nei
termini che si passa ad esporre. 
    1. Si premette che la legge n. 48 del  2019,  interpretata  dalla
legge  reg.  n.  53/2019,  ha  riproposto  disposizioni  in   materia
funeraria e di polizia mortuaria che erano gia' contenute nella legge
regionale della Calabria  n.  22  del  26  giugno  2018  (recante  la
medesima rubrica «Disposizioni in  materia  funeraria  e  di  polizia
mortuaria»), e per le quali il Consiglio dei ministri, nella riunione
dell'8 agosto 2018, aveva deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte
costituzionale. 
    Tale legge e' stata successivamente  interamente  abrogata  dalla
legge regionale  30  aprile  2019,  n.  7,  inducendo  il  Governo  a
rinunciare al ricorso (con delibera del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2019). 
    2. La legge n. 48/2019 e'  stata  impugnata  dinanzi  alla  Corte
costituzionale dalla Presidenza del Consiglio con ricorso  notificato
in data 28 gennaio 2010 e regolarmente depositato, per  la  rinnovata
violazione dell'art. 117, comma 2, lettere e-l-m) Cost. 
    Anche per la legge n. 53/2019 oggetto del  presente  ricorso,  si
ripropongono  le  criticita'  gia'  enunziate  avverso  la  legge  n.
48/2019,  prima  fra  tutte  l'invasione  della  sfera  di  esclusiva
competenza statale, come e' reso evidente  dal  fatto  che  la  legge
principale e quella di sua interpretazione  autentica  ricalcano,  in
parte, il disegno di legge Atto Senato n.  2492  -  Disciplina  delle
attivita'  nel  settore  funerario  e  disposizioni  in  materia   di
dispersione e conservazione delle ceneri  -  presentato  in  data  21
luglio 2016 (ed il cui ultimo esame risale al  mese  di  ottobre  del
2017) e che dovra' costituire il perimetro (statale) all'interno  del
quale  le  regioni  saranno   chiamate   a   svolgere   «compiti   di
programmazione, indirizzo, coordinamento e  controllo»  (art.  3  del
disegno di legge n. 2492). 
    La cornice normativa statale  di  riferimento  nella  materia  in
esame e' completa ed esaustiva, come costituita da: 
        a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,  «Approvazione  del
testo unico delle leggi sanitarie.» (art. 343); 
        b)  codice  civile  (disposizioni  concernenti  gli  atti  di
disposizione del proprio corpo, ex art. 5;  testamento,  art.  587  e
segg.); 
        c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n.  285,  «Approvazione  del  regolamento  di   polizia   mortuaria.»
(articoli 78-81); 
        d) legge 30 marzo 2001,  n.  130,  recante  «Disposizioni  in
materia di cremazione e dispersioni delle ceneri.» (art. 3). 
    A queste fonti non si puo' sovrapporre un intervento  legislativo
regionale, neppure in caso  di  (presunta)  inerzia  del  legislatore
statale, sia  in  considerazione  dell'esistenza  di  una  disciplina
completa del settore sia per le  ragioni  esposte  dal  Consiglio  di
Stato con parere  reso  nell'Adunanza  della  Sezione  Prima  del  29
ottobre 2003, n. 2957: 
        «(omissis) Si premette che la legge 30 marzo  2001,  n.  130,
recante disposizioni in materia di  cremazione  e  dispersione  delle
ceneri, non e' una legge delega, come tale inapplicabile  in  carenza
di esercizio  della  delega,  ma  una  legge  ordinaria,  diretta  ad
innovare  la  normativa  vigente  in  materia  di  cremazione  e   in
particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E'  bensi'
vero che a tale scopo la  legge  si  affida  alla  emanazione  di  un
successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi  e  alle
regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non e'  sostenibile
che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi  dalla
data di entrata in vigore,  la  mancata  emanazione  del  regolamento
privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente  in  ordine  alla
normativa  preesistente  di   rango   secondario.   Le   disposizioni
legislative  di  mero  principio  costituiscono   comunque   criterio
interpretativo delle  norme  previgenti  e  quelle  alle  quali  puo'
riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self
executing) devono ritenersi senz'altro applicabili.». 
    4. Cio' premesso, l'art. 1 della  legge  in  esame,  al  fine  di
chiarire la portata di tale ultima previsione, dispone che: «Il comma
2 dell'art. 8 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad  essa
collegati)  della  legge  regionale   29   novembre   2019,   n.   48
(Disposizioni  in  materia  funeraria  e  di  polizia  mortuaria)  va
interpretato sottintendendo che gli  accordi  previsti  nel  suddetto
comma, devono, a pena di nullita', essere  realizzati  stabilmente  e
non in modo temporaneo, sotto la forma  del  consorzio,  di  societa'
consortili o di altra forma di societa' di persone o capitali,  nelle
forme previste e  regolamentate  dal  Codice  civile  e  dalle  norme
vigenti in materia di commercio». 
    Tale norma regionale che, nel fornire l'interpretazione autentica
del secondo comma dell'art.  8,  prevede,  a  pena  di  nullita',  la
stabilita'   dell'accordo   posto   in   essere    per    l'esercizio
dell'attivita' di impresa  funebre,  si  pone  in  contrasto  con  il
principio del libero  accesso  al  mercato,  materia  demandata  alla
legislazione esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma,  lettera
e),  della  Costituzione,  sia   con   il   principio   di   liberta'
dell'iniziativa economica privata, in violazione dell'art.  41  della
Costituzione. 
    L'illegittimita' della norma in esame trova  conferma  in  quanto
stabilito dall'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato con
il parere AS 1153 del 6 novembre 2014 - reso  in  ordine  alla  legge
regionale della Campania n. 12/2001, recante «Codice delle  attivita'
e delle imprese funebri», come modificata dalla  legge  regionale  25
luglio 2013, n. 7 - alla  stregua  del  quale  «l'imposizione  di  un
rapporto di lavoro continuativo del lavoratore costituisce un vincolo
organizzativo  rigido,  suscettibile  di  restringere   indebitamente
l'accesso al mercato». 
    La norma  interpretativa,  infatti,  restringe  indebitamente  il
libero accesso al mercato funebre, creando un vincolo illegittimo dal
quale consegue la violazione del  principio  di  libera  concorrenza,
materia demandata alla legislazione esclusiva statale dall'art.  117,
secondo comma, lettera e), della  Costituzione,  secondo  i  principi
dettati dalla stessa Corte costituzionale in occasione  di  pronunzie
su  altre  leggi  regionali  che  introducevano  restrizioni,   anche
indirette, a quel principio: si vedano le sentenze  n.  59/2017  (sui
criteri di determinazione dei canoni di  concessione)  e  n.  98/2017
(sugli orari di apertura degli  esercizi  commerciali)  nonche',  per
affermazioni  di  carattere  generale,  la   sentenza   della   Corte
costituzionale,  13  gennaio  2004,  n.   14:   «L'inclusione   della
competenza statale in  materia  di  tutela  della  concorrenza  nella
lettera e) dall'art. 117, 2° comma, Cost.,  evidenzia  l'intendimento
del legislatore  costituzionale  di  unificare  in  capo  allo  stato
strumenti  di  politica  economica  che   attengono   allo   sviluppo
dell'intero  paese;  strumenti  che,  in  definitiva,  esprimono   un
carattere unitario e, interpretati gli uni  per  mezzo  degli  altri,
risultano tutti finalizzati  ad  equilibrare  il  volume  di  risorse
finanziarie inserite nel circuito economico». 
    Anche recentemente, dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale
di una normativa regionale  che  imponeva  indebitamente  vincoli  al
libero esercizio dell'attivita' privata, la Corte costituzionale (con
sentenza 11 gennaio 2019 n. 5, in termini con la precedente  sentenza
n. 30 del 2016) ha  ribadito  che  il  vincolo  imposto  dalla  legge
regionale:  «incide  negativamente  sul  livello  di   tutela   della
concorrenza fissato dalla legge statale. Per quanto di  contenuto  in
se'  non  irragionevole,  la  disposizione  eccede  dunque   l'ambito
costituzionalmente definito della potesta' legislativa regionale». 
    Sempre  in  materia  di  tutela  del   principio   della   libera
concorrenza e della libera attivita' economica  privata,  citiamo  ad
ulteriore sostegno delle nostre eccezioni: 
        Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. 47, che ha  dichiarato
incostituzionale l'art. 14 legge regionale Piemonte 3 agosto 2004, n.
19, nella parte in cui imponeva ai proprietari ed  ai  gestori  degli
impianti di telecomunicazione e radiodiffusione il pagamento di spese
per  attivita'  istruttorie  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni
all'installazione e modifica di impianti fissi; 
        Corte  costituzionale  11  giugno  2014,  n.  165,   che   ha
dichiarato, tra l'altro, incostituzionali gli art. 20 legge regionale
Toscana 28 settembre 2012 n. 52 e 6 legge regionale Toscana 5  aprile
2013 n. 13, nella parte in cui assumevano la distanza minima tra  gli
esercizi commerciali quale elemento qualificante delle «strutture  di
vendita in forma aggregata», 18 legge  regionale  Toscana  n.  13/13,
nella parte  in  cui  imponeva  il  funzionamento  contestuale  delle
modalita' «servito» e delle modalita' «self-service» durante l'orario
di apertura dell'impianto di  distribuzione  del  carburante,  5,  2°
comma, legge regionale Toscana n. 13/13, nella parte in  cui  esigeva
che gli esercizi commerciali di vendita in outlet esponessero il solo
prezzo finale di vendita; 
        Corte costituzionale 14 marzo 2014, n. 49, che ha  dichiarato
incostituzionale l'art. 16 legge regionale Veneto 31  dicembre  2012,
n. 55, nella parte in cui, con riguardo all'esercizio  del  commercio
in forma itinerante sulle aree  demaniali  marittime,  stabiliva  che
ciascun operatore non potesse essere titolare di nulla osta  in  piu'
di un comune; 
        Corte  costituzionale,  15  maggio  2014,  n.  125,  che   ha
dichiarato incostituzionale l'art. 9 legge regionale Umbria 6  maggio
2013, n. 10, nella parte in cui attribuisce  la  qualifica  di  «polo
commerciale» ad esercizi commerciali per il  solo  fatto  che  questi
siano adiacenti  o  vicini  e  a  prescindere  dalla  volonta'  degli
esercenti di unirsi in un polo commerciale e di conseguenza sottopone
anche   gli   esercizi   di   vicinato   alla   complessa   procedura
autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita o  per  le
medie strutture superiori di tipologia M3 ed introduce nuovamente dei
vincoli  anche  in  relazione  al   rispetto   di   distanze   minime
obbligatorie tra attivita'  commerciali  appartenenti  alla  medesima
tipologia di esercizio. 
    Tanto  premesso  e  considerato,  richiamate  le   argomentazioni
esposte nel menzionato ricorso del 28 gennaio 2020, cui  il  presente
chiediamo venga riunito, giusta delibera del Consiglio  dei  ministri
in data 29 gennaio 2020. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che la Corte  costituzionale  adita  voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione
Calabria  n.  53  del  5  dicembre  2019,  recante   «Interpretazione
autentica dell'art. 8, comma 2  della  legge  regionale  29  novembre
2019,  n.  48  (disposizioni  in  materia  funeraria  e  di   polizia
mortuaria)», per violazione dell'art. 41 e dell'art.  117,  comma  2,
lettera e) della Costituzione. 
    Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri. 
        Roma, 3 febbraio 2020 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Albenzio 

Lascia un commento